Rassegna stampa Pubblicato il 15/01/2018
La legge di bilancio 2018 prevede che per le attività di enoturismo si seguano le regole fiscali di favore previste per l’agriturismo
La Legge di Bilancio 2018 ai commi 502-505 dell’articolo unico prevede che all’attività di enoturismo si applichino le disposizioni fiscali di favore previste per l’agriturismo (art. 5 L. 413/1991), definita come
- l’insieme delle attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione
- le visite nei luoghi di coltura, di produzione e di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite,
- la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti,
- le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantin .
In particolare, il regime forfettario dell’Iva, previsto all’art. 5 comma 2 della L. 413/1991, si applica solo per i produttori agricoli di cui agli artt. 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2016.
Con un successivo decreto saranno definite le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica.
Attenzione: si ricorda che l’attività enoturistica è esercitata previa presentazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
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