Disciplina dell’attività di enoturismo – Applicato il regime agevolato …

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di un solo articolo, composto da 1181 commi.
I commi da 502 a 505 estendono a coloro che svolgono attività di enoturismo la determinazione forfetaria del reddito imponibile con un coefficiente di redditività del 25 per cento.

In particolare, il comma 502 ricomprende nella disciplina relativa all’enoturismo tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine”.

Il comma 503 prevede che, allo svolgimento dell’attività enoturistica, si applichino le disposizioni fiscali di cui all’art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che reca una pluralità di norme in materia tributaria, mentre il regime forfettario dell’imposta sul valore aggiunto sarà applicato solo per i produttori agricoli che svolgono la propria attività nell’ambito di un’azienda agricola (articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006).

Il riferimento all’art. 5 della legge n. 413/1991 è lo stesso di quello previsto dal comma 2 dell’art. 7 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante la disciplina dell’agriturismo.

Il comma 504 demanda ad un decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, d’intesa con la Conferenza Stato- Regioni, il compito di definire le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per esercizio dell’attività enoturistica.

Il comma 505 dispone che l’attività enoturistica sia esercitata previa presentazione al Comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma 504.

A titolo informativo segnaliamo che in data 23 settembre 2016, è stata presentata alla Camera una proposta di legge (4052) recante “Disciplina dell’attività di enoturismo”, con la quale s’intende riconoscere formalmente l’attività di enoturismo svolta dalle imprese agricole, slegandola quindi da qualunque altra eventuale forma di attività commerciale a carattere turistico-ricreativo esercitata nell’ambito di comparti non agricoli, la quale, se esistente, continuerebbe ad essere disciplinata dalle relative norme del commercio. Allo stesso modo in cui oggi sono riconosciute le attività dell’agriturismo, si ritiene opportuno che trovino specifica disciplina anche le attività rurali dell’enoturismo, condotte, in particolare, dalle aziende vitivinicole.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.
Per scaricare il testo della legge n. 413/1991 clicca qui.
Per scaricare il testo della proposta di legge C. 4052 clicca qui.

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